Calcio, caso Acerbi: il Giudice Sportivo lo assolve dal presunto insulto razzista a Juan Jesus

In casa Inter si è vissuta una settimana turbolenta soprattutto per il polverone alzato sul caso Acerbi. Il difensore interista era stato accusato da Juan Jesus di insulti razzisti durante Inter-Napoli, ma il Giudice Sportivo lo ha assolto.

I fatti

Con una sentenza emessa poco dopo le 15:30, il Giudice Sportivo ha assolto il difensore dell’Inter Francesco Acerbi dalle accuse di razzismo mosse contro di lui dall’ex neroazzurro Juan Jesus dopo Inter-Napoli.

Il difensore brasiliano aveva denunciato l’accaduto all’arbitro La Penna, riferendogli di essere stato chiamato con l’epiteto “negro”. Acerbi si è subito chiarito con il difensore del Napoli spiegandogli che aveva frainteso le sue parole. Infatti, il giocatore dell’Inter si era rivolto a Juan Jesus dicendogli “ti faccio nero, vai via”.

Nei giorni a seguire si è alzato un polverone sulla vicenda, tanto che entrambi i giocatori sono stati sentiti dalla Procura che oggi si è pronunciata: assoluzione.

La sentenza

Di seguito la sentenza del Giudice Sportivo:

Premessa numero 1

Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente  decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo;

Premessa numero 2

Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale.

Premessa numero 3

Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, per di più quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105).

Premessa numero 4

Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale.

Verdetto

Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata, per questo motivo decide di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi.

Considerazioni

Se ne sono sentite tante in questa settimana. Giornali che si sono scagliati contro Acerbi e contro l’Inter, come se la società, proprio per il nome che porta (F.C. Internazionale), fosse responsabile quanto il suo calciatore, soprattutto perchè non si è mai esposta sulla vicenda.

E forse ad aver ragione è stata proprio l’Inter, oltre ad Acerbi. Silenziosa, ha ascoltato il suo calciatore e atteso sviluppi. Non ha parlato, non ha emesso sentenze gratuite come hanno fatto in tanti, forse troppi.

Certo, il razzismo è da condannare, ma le cose successe in campo, restano in campo. Che si giochi a calcio e si parli di meno. Accusare a priori qualcuno senza avere prove certe è troppo facile, ma estremamente sbagliato, vista l’epoca in cui viviamo, dove i social sono il veicolo principale di qualsiasi tipo di informazione.

Dicendo fermamente no al razzismo, oggi ha vinto Francesco Acerbi, al quale vanno, senza dubbio, le scuse. Viva il calcio, ma quello giocato, non chiacchierato.

Calcio, caso Acerbi: il Giudice Sportivo lo assolve dal presunto insulto razzista a Juan Jesus

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